1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine professionale dei professionisti delle attività motorie e sportive, degli allenatori e preparatori fisici e atletici, degli specialisti dell'attività motoria per il benessere e dei manager delle attività motorie e sportive, di seguito denominato «ordine».
2. L'ordine si articola nel Consiglio nazionale e nei consigli regionali, secondo i princìpi fissati dalla presente legge.
3. In ogni regione sono istituiti con legge regionale i consigli regionali dell'ordine.
4. Ai consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'ordine sono attribuiti poteri finalizzati alla realizzazione e alla tutela di interessi generali, nonché ad indirizzare le professioni di cui all'articolo 2 verso fini sociali e alla tutela dei praticanti.